Amministrazioni condominiali Dr. Caprio Guglielmo

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Prestazioni ordinarie

 "Art. 1130. (Attribuzioni dell´amministratore)"

L´amministratore, oltre a quanto previsto dall´articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:

1) eseguire le deliberazioni dell´assemblea, convocarla annualmente per l´approvazione del rendiconto condominiale di cui all´articolo 1130-bis e curare l´osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l´uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell´interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell´edificio e per l´esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell´edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all´amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L´amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l´amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell´amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell´assemblea, le deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e revoca dell´amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell´effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell´edificio e del condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l´assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni». 

"Art. 71-bis delle disposizioni per l´attuazione del codice civile"
Possono svolgere l´incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l´amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell´elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l´amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Possono svolgere l´incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall´incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l´assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell´arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e´ consentito lo svolgimento dell´attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l´obbligo di formazione periodica.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI NON ORGANIZZATE LEGGE N. 4 DEL 14/01/2013 - ENTRATA IN VIGORE: 10/02/2013 

L´art. 1, comma 3 della legge 26 gennaio 2013, n. 4 prevede che:

"Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l´espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L´inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e´ sanzionato ai sensi del medesimo codice".  

 Aggiornare periodicamente i propri Condomini, salvaguardarne gli interessi economici, morali.

Da molti anni notevole è l’impegno profuso dall’Amministratore Caprio, unitamente alle associazioni di categoria, nella divulgazione della cultura condominiale attraverso specifiche riunioni per la formazione, di un omogeneo rapporto di tra Condomini e Amministratore.

 A breve tutti gli amministratori, per esercitare la loro professione, dovranno essere iscritti ad una associazione giuridicamente riconosciuta dal C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro).
 L’Amministratore Caprio Guglielmo vanta la presenza di professionisti in tutti i settori dell'ambito condominiale, impegnati da circa trent’anni nella tutela dei piccoli proprietari immobiliari. 
Da sempre si è schierato a fianco di chi, con sacrificio, ha risparmiato per sé e per i propri figli per acquistare un bene che và salvaguardato e conservato in perfetta efficienza, valorizzandolo nel tempo.

 



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